Come si regola un amministratori di condominio ai tempi del coronavirus

In questo tempo di particolare emergenza sanitaria l’amministratore di condominio ha degli adempimenti da compiere pur nel rispetto delle direttive del Governo. Vediamo come è possibile organizzarsi.

Che cosa dicono i decreti ministeriali

Cosa dice il DPCM 11/03/2020

Il DPCM 11/03/2020 stabilisce la sospensione – secondo quanto riferito dal presidente del Consiglio – delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.
Chiusi i mercati su strada. Chiusi i bar, i pub, i ristoranti e i servizi di mensa che non garantiscono la distanza interpersonale di un metro. Restano chiusi i reparti aziendali non indispensabili per la produzione.
Restano chiusi fino al 3 aprile – come da precedente decreto – musei, cinema, teatri, scuole e università.

Rimangono invece regolarmente aperte le attività commerciali legate alla vendita di generi alimentari e di prima necessità, le farmacie, le parafarmacie, le edicole, i tabaccai: tutti devono far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentito il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici.
Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio.
Restano aperti i ristoranti nelle aree di servizio stradali e autostradali e nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e negli ospedali.
Aperti anche servizi bancari, finanziari, assicurativi, pompe di benzina, idraulici, meccanici, artigiani.
Consentito anche il commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro e materiale elettrico e termoidraulico; articoli igienico-sanitari, articoli per l’illuminazione, articoli medicali e ortopedici, profumerie, piccoli animali domestici, ottica, saponi, detersivi. Aperte anche le lavanderie.
L’attività del settore agricolo, zootecnico e di trasformazione agroalimentare.

Il DPCM 8/03/2020 e il DPCM 9/03/2020

Il DPCM 8/03/2020 e il DPCM 9/03/2020, decreti del presidente del consiglio dei ministri applicabili su tutto il territorio nazionale, dicono sostanzialmente che bisogna evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal comune di residenza, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

«Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?

Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autocertificazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali.

La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.

Amministratore di Condominio e uscita giustificata

È stata rilasciata dal Governo una chiarificazione riguardante proprio i lavoratori autonomi:

«Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autocertificazione vincolante o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa.

L’amministratore può recarsi presso il proprio ufficio, anche se sarebbe meglio il lavoro da casa. L’ufficio dell’amministratore non è un pubblico esercizio e quindi sta a lui decidere se tenerlo aperto oppure no.

Se decide di tenere l’ufficio aperto l’amministratore deve rispettare le disposizioni vigenti circa distanze nei contatti sociali (almeno un metro) e misure atte ad evitare assembramenti nello studio. Ovviamente è opportuno evitare in questo periodo di ricevere i condòmini presso il proprio studio mantenendo comunque i rapporti con essi via telefono, email o whatsapp. Le assemblee di condominio in questo periodo non sono consentite.

AGGIORNAMENTO al 23.03.2020:
Dopo il decreto legge del 22.03.2020 l’amministratore di condominio è tenuto a tenere chiuso il proprio ufficio scegliendo lo smart working per la prosecuzione dell’attività del suo studio.

C’è infine l’igiene personale , con i noti consigli circa il frequente lavaggio delle mani, con la prescrizione di non portale sugli occhi o vicine alla bocca.

Pagamenti condominiali con la home banking

L’amministratore effettua i pagamenti quando ha i fondi necessari e questi mancano se i condòmini non versano le quote.
Come si potranno versare fino al 3 aprile visto che non si può uscire di casa se non per “stretta necessità”?

Il pagamento delle rate condominiali non rientra ovviamente nei casi di “stretta necessità” nei quali è consentito uscire ma le quote devono essere corrisposte entro le scadenze stabilite. È bene quindi che i condòmini versino le suddette quote condominiali utilizzando sistemi di pagamento a distanza (es. home banking) e solo in caso d’impossibilità (mancanza della strumentazione che consenta questa modalità di pagamento) prediligere il pagamento personale.