Decreto Liquidità Stop Tasse e Credito Agevolato

Con il Decreto Legge 08 aprile 2020 n. 23 chiamato anche “Decreto Liquidità” il Governo vara diverse misure fiscali e consente un accesso agevolato al credito per imprese e lavoratori autonomi.

Pubblicato il “Decreto Liquidità” in Gazzetta Ufficiale, è composto da 44 articoli che contengono le garanzie a supporto della liquidità per le attività danneggiate dal coronavirus e importanti proroghe sugli adempimenti di natura fiscale e tributaria. Il decreto è in vigore dal 9 aprile.

Il testo ufficiale del Decreto Liquidità

Vediamo quali sono le principali misure entrate in vigore con questo decreto.

Prestiti bancari con garanzie dello Stato

Ci sarà la possibilità di accedere a linee di credito agevolato attraverso gli istituti bancari e questi prestiti saranno quasi interamente garantiti dallo Stato. Vi saranno due canali di accesso: la società pubblica Sace, per le imprese più grandi, e il Fondo di garanzia per le Pmi e i lavoratori autonomi. I prestiti garantiti con le nuove regole non sono ancora operativi, occorre ancora l’autorizzazione dell’Unione Europea e il coordinamento delle procedure interne di banche, Sace e Fondo di garanzia. Bisognerà dunque attendere alcuni giorni.

Da segnalare la garanzia statale del 100% per finanziamenti fino a 25mila euro, e comunque entro il 25% dei ricavi, destinati non solo alle imprese fino a 499 dipendenti ma anche ai lavoratori autonomi. Per questa categoria di prestiti non c’è valutazione del merito di credito, basta un’autocertificazione sui ricavi. La restituzione è in sei anni con inizio del rimborso non prima di 24 mesi.

Certificazione Unica, la consegna slitta al 30 aprile

Per tutti gli Amministratori di Condominio che, a causa dello stato emergenziale CODIV-19, non siano riusciti ad ottemperare all’obbligo di invio all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica 2020 con la relativa consegna della CU a tutti i percipienti, il decreto appena approvato concede ulteriori 30 giorni di tempo.

Il precedente “Decreto Cura Italia” infatti fissava il termine relativamente all’invio telematico della CU all’Agenzia delle Entrate per il 31 marzo. L’odierno Decreto invece, all’articolo 22, proroga questo termine individuando una nuova scadenza al 30 aprile.

Anche l’aspetto sanzionatorio è stato allineato a questa proroga, infatti non saranno applicate le sanzioni previste dalla legge per le certificazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate successivamente al termine originariamente fissato per il 31 marzo. Sanzioni che saranno invece applicate qualora si ecceda il nuovo termine previsto per il 30 aprile 2020.

Sospensione di versamenti tributari e contributivi

Nel nuovo decreto, all’articolo 18, è stata prevista una sospensione di versamenti tributari e contributivi per dare sostegno alle imprese e ai titolari di partita Iva che non possono far fronte al pagamento delle tasse.
Questa misura quindi non riguarda il condominio ma l’amministratore in quanto professionista o gli studi immobiliari e verrà applicata in base ai ricavi dei soggetti. Potranno beneficiare del blocco di versamenti tributari e contributivi:

  • I contribuenti con fatturato minore o uguale a 50 milioni, nel precedente periodo di imposta, che avranno subito una riduzione di ricavi di almeno il 33%, nel bimestre di marzo e aprile 2020, rispetto allo stesso bimestre del precedente anno di imposta.
  • I contribuenti con fatturato superiore a 50 milioni, nel precedente periodo di imposta, che avranno subito una riduzione di ricavi di almeno il 50%, nel bimestre di marzo e aprile 2020, rispetto allo stesso bimestre del precedente anno di imposta.

Il termine fissato per il pagamento delle tasse e contributi sospesi è il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili a partire dal mese di giugno, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Proroga sospensione ritenute d’acconto

Sempre nel Decreto, all’articolo 19, viene prorogata la sospensione delle ritenute sui redditi provenienti da lavoro autonomo. La disposizione prevede che, i lavoratori autonomi con ricavi fino a 400 mila euro, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020, possano non applicare le ritenute d’acconto operate dai sostituti di imposta per le operazioni attive effettuate dal 17.03.2020 al 31.05.2020.

I contribuenti avranno l’obbligo del versamento delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione o in 5 rate entro il 31 luglio 2020. Sarà quindi l’amministratore che, invece del condominio, dovrà versare la ritenuta d’acconto.