Con il Decreto del 22 marzo 2020, il Governo dà un ulteriore giro di vite chiudendo le imprese produttive non essenziali e vietando l’esodo dal nord Italia verso le regioni del sud.

L’emergenza causata dal Coronavirus non tende ancora a diminuire e il Governo, avendo accolto le richieste delle regioni più a rischio e nonostante le polemiche tra i sindacati e confindustria, ha deciso di varare questo Decreto del 22 marzo 2020 che di fatto chiude tutte quelle attività produttive che non sono classificabili come “essenziali” in questo momento storico.

Il testo ufficiale del Decreto

L’allegato con le attività produttive consentite

Vediamo quali sono le principali misure entrate in vigore con questo decreto.

Chiusura attività non essenziali. Quali resteranno aperte

Innanzitutto diciamo subito che, in quanto attività di primaria importanza in questo momento, continuano a restare aperte:

  • supermercati, alimentari e negozi che vengono beni di prima necessità
  • farmacie e parafarmacie
  • giornali, televisioni, radio, siti informativi
  • edicole
  • tabacchi
  • pompe di benzine

Restano aperti anche gli studi professionali. Sono tuttavia confermate le precedenti disposizioni sull’organizzazione degli spazi di lavoro (minimo un metro di distanza) e l’invito, ove possibile, di preferire lo smart working.

Il Governo ha tenuto conto nella stesura del decreto diverse indicazioni di Confindustria che indica come sia necessario consentire la prosecuzione di attività non espressamente incluse nella lista e che siano però funzionali alla continuità di quelle ritenute essenziali. Per questa ragione Il Decreto nella sua versione finale e ufficiale, prevede che:

  • le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività considerate essenziali, previa comunicazione al prefetto competente;
  • restano consentite – se non comprese nella lista specifica di chi può andare avanti – anche le attività che erogano servizi di pubblica utilità ed essenziali e le attività di produzione, trasporto, commercializzazione di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli ed alimentari;
  • sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al prefetto;
  • sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del prefetto;
  • le imprese le cui attività sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

In virtù di queste disposizioni, la lista delle attività aperte è la seguente:

  • Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
  • Pesca e acquacoltura
  • Estrazione di carbone
  • Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
  • Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
  • Industrie alimentari
  • Industria delle bevande
  • Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
  • Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
  • Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
  • Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
  • Fabbricazione di imballaggi in legno
  • Fabbricazione di carta
  • Stampa e riproduzione di supporti registrati
  • Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
  • Fabbricazione di prodotti chimici
  • Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
  • Fabbricazione di articoli in gomma
  • Fabbricazione di articoli in materie plastiche
  • Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
  • Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
  • Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
  • Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
  • Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
  • Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
  • Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
  • Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
  • Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
  • Fabbricazione di casse funebri
  • Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
  • Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
  • Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
  • Gestione delle reti fognarie
  • Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
  • Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
  • Ingegneria civile
  • Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
  • Manutenzione e riparazione di autoveicoli
  • Commercio di parti e accessori di autoveicoli
  • Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
  • Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
  • Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
  • Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
  • Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
  • Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
  • Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
  • Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
  • Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
  • Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
  • Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
  • Trasporto marittimo e per vie d’acqua
  • Trasporto aereo
  • Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
  • Servizi postali e attività di corriere
  • Alberghi e strutture simili
  • Servizi di informazione e comunicazione
  • Attività finanziarie e assicurative
  • Attività legali e contabili
  • Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
  • Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
  • Ricerca scientifica e sviluppo
  • Attività professionali, scientifiche e tecniche
  • Servizi veterinari
  • Servizi di vigilanza privata
  • Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
  • Attività di pulizia e disinfestazione
  • Attività dei call center
  • Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
  • Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
  • Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
  • Istruzione
  • Assistenza sanitaria
  • Servizi di assistenza sociale residenziale
  • Assistenza sociale non residenziale
  • Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
  • Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
  • Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
  • Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
  • Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
  • Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

Cosa cambia per gli Amministratori di Condominio

Il codice Ateco dell’amministratore di condominio non è compreso (si tratterebbe del 68.32.00) all’interno dell’allegato 1 a corredo del Dcpm quindi si è venuta a creare una situazione che ha bisogno di essere chiarita perché, come vedremo, gli amministratori non sono stati considerati come attività di studi professionali e invece rimangono operative le attività da essi coordinate all’interno del condominio.

Le attività

Rimangono aperte le imprese di pulizia e disinfestazione (ATECO 81.2), gli elettricisti e antennisti (43.2), le portinerie (97), i servizi postali e attività di corriere (53), banche ed assicurazioni, le attività legali e contabili (69), i servizi connessi ai sistemi di vigilanza, le riparazioni sia a computer e periferiche (95.11.00) ed ai telefoni (95.12.01) ed altre apparecchiature per le comunicazioni (95.12.09).

Preservate le attività delle utility (35). La delibera di ARERA del 17 marzo 2020 n. 75/2020/R/com aveva assicurato che fossero normalmente erogate le fornitura, anche nel caso di morosità, bloccando sospendendo la possibilità da parte dei gestori del distacco dei servizi, anche se l’obbligo al pagamento delle bollette alle scadenze permane.

In studio

Nessuna sospensione anche per le attività professionali: lo afferma a chiare lettere il Dpcm , ma il codice Ateco non fa rientrare l’Amministratore di Condominio fra le attività “ammesse”. Questo Allegato evidentemente dovrà subire una integrazione in tal senso e una richiesta in questa direzione è già stata fatta alla presidenza del Consiglio.

È evidente che occorre buonsenso: lavorare da casa è comunque la scelta giusta, da organizzare anche con i propri dipendenti.

Divieto di spostarsi da un Comune ad un altro

All’articolo 2 del Decreto, sono vietati su tutto il territorio nazionale gli spostamenti dal comune di residenza ad altri comuni con mezzi pubblici e privati, salvo motivi di lavoro, assoluta urgenza o salute. E viene soppressa la deroga che consentiva di rientrare durante l’emergenza presso i domicili, le residenze e le abitazioni di origine.

Si tratta della norma richiesta dai governatori del Sud per evitare un nuovo “esodo” da Nord. La norma nasce dal timore che la chiusura delle fabbriche convinca molti lavoratori emigrati al Nord a tornare temporaneamente al Sud, replicando l'”esodo” di studenti e lavoratori avvenuto l’8 marzo scorso.