La legge di conversione introduce alcune importanti novità sul Superbonus 110% e chiarisce in maniera definitiva alcuni punti controversi sull’accesso allo stesso bonus.

Quale maggioranza serve per la cessione del credito

Un dubbio che gli amministratori avevano rispetto al superbonus era legato alla tipologia di maggioranza che serviva per deliberare la cessione del credito fiscale. Pertanto, viene fissato il quorum deliberativo per la richiesta di finanziamenti destinati alla realizzazione degli interventi, equiparandolo a quello necessario per la realizzazione dei lavori.
Il Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020, all’art. 63 dispone la validità delle delibere

“approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio “.

Non si fermano però qui le novità introdotte in materia condominiale. Viene infatti finalmente sancita, la possibilità di convocare assemblea in videoconferenza, indicando nella convocazione la piattaforma su cui l’assemblea si terrà, oltre ovviamente a data e ora di svolgimento.

Detrazione su edifici con abusi edilizi

Avevamo già trattato la questione dei dubbi associati al riconoscimento della detrazione per interventi su edifici con abusi edilizi. Se in un appartamento dell’edificio sono presenti abusi edilizi, in caso di lavori su parti comuni dell’edificio, anche agli altri condomini sono esclusi della detrazione?

Proprio in tal senso viene espressamente disposto dalla legge che il giudizio sullo stato legittimo degli immobili plurifamiliari è determinato esclusivamente dalle parti comuni dell’edificio.

Diventano pertanto irrilevanti gli abusi realizzati sulle singole unità immobiliari dell’edificio: in questo modo i condòmini non devono avere più paura di perdere la detrazione fiscale in caso di abusi realizzati sulle singole unità immobiliari. il legislatore in questo modo ha voluto evitare tutte le problematiche conseguenti all’esclusione dal beneficio di tutte le unità immobiliari non a norma, ponendo l’attenzione invece della regolarità nel suo complesso dell’edificio.

Cosa si intende per accesso autonomo di un immobile

Un’altra questione che ha generato non pochi dubbi è stata affrontata nella legge, ed è la questione relativa all’identificazione  degli edifici dotati di accesso autonomo, ed alla possibilità di fruire della detrazione per quegli immobili che per quanto funzionalmente indipendenti non siano dotati di un autonomo accesso alla via pubblica: l’esempio classico è quello delle ville a schiera, o dei complessi residenziali composti da edifici unifamiliari, con unico accesso alla strada pubblica principale.

Per cercare di includere anche questi edifici nella platea degli immobili aventi diritto al superbonus 110%, la legge dispone che:

” per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unita’ immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.”

Con questa importante precisazione quindi il legislatore ha di fatto incluso nella possibilità di accedere alla detrazione tutte quelle tipologie di edifici sopracitati (villette a schiera e similari).

Bonus maggiorato per le zone terremotate

Con la legge 126/2020, viene introdotta una nuova detrazione per i territori colpiti da eventi sismici: il superbonus 110% in queste ipotesi aumenta di un ulteriore 50% per gli interventi di ricostruzione realizzati fino al 31 dicembre 2020, arrivando così al 165%.

Viene precisato espressamente che la detrazione del 165% è alternativa all’utilizzo di contributi per la ricostruzione.