Anomalie di fondo per gli amministratori

Il raffronto tra l’assemblea e l’attività dell’Amministratore è gestito da due articoli del c.c.: 1135 e 1136 (che indica i quorum deliberativi inerenti le decisioni dell’assemblea condominiale, ossia le maggioranze che devono essere raggiunte per assumere le delibere riguardanti la gestione e conservazione delle parti comuni dell’edificio)

1135. Attribuzioni dell’assemblea dei condomini

Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede:

1) alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione;…”

1136. Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o…(omissis), devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.” (Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio)

Quindi, secondo la legge le azioni rivolte verso l’Amministratore sono tre:

  1. Nomina (nomina di un nuovo amministratore);
  2. Revoca;
  3. Conferma (conferma dell’amministratore in carica).

Rispetto alla nomina e revoca dell’amministratore non vi sono dubbi. Per l’art. 1136 c.c. è sempre (cioè in prima e seconda convocazione) necessario il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione con almeno la metà del valore dell’edificio.

Si tratta inoltre di una norma inderogabile anche da un regolamento condominiale contrattuale (art. 1138, quarto comma, c.c.); insomma le maggioranze sono quelle e non possono essere ridotte né modificate.

Nell’articolo 1136 non è prevista la “conferma”.

E QUI NASCE L’ANOMALIA DI FONDO E LA CONFUSIONE CHE, IN CASO DI DISACCORDO, SOLO UNA SENTENZA PUÒ DIRIMERE

Alcuni giudici hanno affermato che la conferma è un atto necessitante una maggioranza diversa da quella della nomina, ossia il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed almeno un terzo del valore dell’edificio: alcuni giudici, non tutti!

Va comunque rammentato che alla prima scadenza d’incarico – cioè alla fine del primo anno, ovviamente se non interviene una revoca o una nomina di un nuovo amministratore, l’amministratore prosegue automaticamente nell’incarico per uguale periodo.

Credo che in materia un legislatore più attento avrebbe potuto evitare a monte numerose sentenze discordanti, specificando meglio gli articoli del codice civile in sede della “riforma” 220/2012. (che a mio parere riforma non è…)

Il Presidente ALACROMA

Laura Coglitore