Corte di Cassazione – sentenza n. 22711, pubblicata il 28 settembre 2017

Attenzione quindi, signori condomini, paladini del controllo totale sugli abitanti del condominio. La giustizia non è sempre dalla vostra parte!

Ma andiamo alla storia

Nel lontano 1996 i proprietari di alcune unità facenti parte di un complesso immobiliare in Taormina, chiamarono in giudizio l’amministratore pro tempore chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati dall’inutilizzabilità di detti immobili derivante da un articolo del regolamento condominiale risalente al 1984, con il quale era stato introdotto il divieto di destinare i locali di proprietà dei singoli condomini ad uso diverso da quelloabitativo, di darli in affitto o subaffitto sotto forma di pensione o albergo.

Nel frattempo tale disposizione del regolamento di condominio con sentenza del 1995 era stata annullata dal Tribunale.

Ma i suddetti condomini non avevano potuto affittare, anche per brevi periodi, i vani di loro proprietà.

Il condominio, evidenziando che la disposizione regolamentare non vietava la locazione ad uso transitorio stagionale, che avrebbe consentito agli attori di trarre dai loro immobili le utilità auspicate e di evitare il danno, vinse in primo grado

La Corte d’Appello rigettava l’appello dei condomini e infine la cassazione sentenziava…

«come correttamente rilevato dal giudice di primo grado l’art. 4 del regolamento condominiale, benché ritenuto lesivo delle prerogative dei singoli condomini ed illegittimamente invasivo delle facoltà connesse al diritto di proprietà individuale, econseguentemente annullato dal Tribunale, non precludeva la possibilità di locare i monovani ad uso abitativo per brevissimi periodi».