La legge del 28 dicembre 2015, n. 208, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato / GU n. 302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70) più comunemente conosciuta come Legge di Stabilità 2016, è entrata in vigore lo scorso 1° gennaio.

Diverse sono le novità introdotte, ma in questa sede ci soffermeremo su quelle riguardanti le locazioni immobiliari, dunque di fondamentale interesse per i piccoli proprietari.

REGISTRAZIONE CONTRATTO E CANONE

Il comma 59, articolo 1, della suddetta legge va a modificare l’articolo 13 della legge n.431 del 1998, la legge cardine che disciplina le locazioni ad uso abitativo, introducendo l’obbligo di registrazione del contratto da parte del locatore nel tassativo termine di 30 giorni; nessuna variazione è stata però introdotta in merito alla tassa di registro, il cui pagamento resta responsabilità solidale delle parti. Lo stesso locatore dovrà, entro 60 giorni dalla registrazione, darne comunicazione al conduttore e all’amministratore di condominio ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe condominiale. Obbligo, quest’ultimo, già previsto dalla legge n. 220 del 2012 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici) all’articolo 1130, comma 6.

In caso di locazione irregolare, dunque di contratto non registrato, il conduttore, attraverso un’azione giudiziaria, può richiedere la riconduzione della locazione alle condizioni previste per i contratti liberi (articolo 2, comma 1) o a canone concordato (articolo 2, comma 3) della legge 431/98.

Tali disposizioni non sono applicabili ai contratti cui non sussiste l’obbligo di registrazione (durata inferiore a 30 giorni) e non valgono per le locazioni commerciali che continuano ad essere disciplinate dalla legge n. 392 del 1978.

La Legge di stabilità, inoltre, abroga l’art. 12, comma 1.1 del Decreto Legislativo n. 201 del 2011 che andava a disciplinare le modalità di corresponsione del canone di locazione in forme diverse dai contanti al fine di rendere tracciabili i movimenti. Dal 1° gennaio è possibile pagare il canone anche in contanti entro, però, la soglia dei 2.999,99 euro; andando così ad alzare la soglia massima di 999,99 già introdotta dal Ministero dell’economia e delle finanze con nota n. 10492 del 5 febbraio 2014 (“Chiarimenti interpretativi in merito alle modalità di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative”).

AGEVOLAZIONI IMU E TASI

La nuova legge alleggerisce notevolmente la tassazione sulla casa introducendo una serie di novità su IMU e TASI.

La tanto attesa abolizione della TASI sulla prima casa si è fatta realtà, ad eccezione delle case di lusso sulle quali l’imposta continua ad essere applicata.

Le agevolazioni riguardano gli immobili concessi in locazione a canone concordato. In questo caso è previsto uno sconto del 25% sull’IMU; riduzione che va ad aggiungersi all’aliquota agevolata introdotta da molti comuni ad alta tensione abitativa in cui sono stati sottoscritti gli accordi locali per gli affitti a canone concordato.

Viene inoltre abolita la quota TASI spettante all’inquilino (che, in base ai Comuni, varia dal 10% al 30%) se quest’ultimo adibisce l’immobile locato ad abitazione principale; il proprietario dovrà comunque versare la restante quota a suo carico.

L’IMU, infine, viene dimezzata per la seconda casa quando questa viene concessa in comodato gratuito ai parenti di primo grado in linea diretta o al coniuge separato quando è stato attribuito l’uso dell’immobile per via giudiziaria; riduzione concessa a patto che:

  • il contratto di comodato sia regolarmente registrato entro 20 giorni dalla data di stipula;
  • il comodante possegga un solo altro immobile, abitazione principale, sul territorio nazionale e risieda nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • l’immobile concesso in comodato deve essere utilizzato come abitazione principale dal comodatario.

Beatrice Taurino