La Consulta ha accolto la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tar Lazio, con l’ordinanza di rinvio del 12 aprile 2011, riguardo in particolare all’obbligatorietà del procedimento di mediazione civile.

Questo quanto dichiara l’ufficio stampa della Corte:

La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

Queste le prime reazioni a caldo:

il CNF sottolinea che la previsione del passaggio obbligatorio dalla mediazione, non solo rendeva difficoltoso l’accesso alla giustizia da parte dei cittadini ma era una previsione anomala per un istituto che risulta più efficace se basato sulla reale volontà delle parti;

Paola Severino, ministro della Giustizia, dichiara: “stavamo già ragionando sulla mediazione con gli avvocati, gli istituto funzionano nel tempo, con la pratica, e questo stava iniziando a funzionare. Rimane comunque quella facoltativa, vorrà dire che punteremo sugli incentivi”;

Maurizio De Tilla, presidente di OUA, commenta così: “La Consulta dà ragione all’Oua e agli Ordini e alle associazioni forensi: l’obbligatorietà della mediazione è incostituzionale per eccesso di delega. Si blocca così il processo di privatizzazione della giustizia civile”;

Lorenza Morello, presidente di Avvocati per la Mediazione, precisa: “E’ stato bocciato il solo profilo legato all’obbligatorietà. […] essendo la vera natura della mediazione la volontarietà, ed essendo venuta meno l’obbligatorietà oggi si apre un ciclo nuovo, uno stimolo per dimostrare a tutti quanto la mediazione sia ‘lo strumento’ per lo snellimento della giustizia”;

Leonardo D’Urso, co-fondatore e amministratore delegato di ADR Center, precisa che la “bocciatura è fondata su un vizio di forma (eccesso di delega) e non sull’art. 24 o violazione degli altri articoli della Costituzione. Occorre aspettare le motivazioni che potrebbero confermare che il tentativo di mediazione obbligatoria non impedisce l’accesso alla giustizia”;

Ester Perifano, segretario dell’Associazione Nazionale Forense, commenta scherzosamente: ”desidero rivolgere il mio affettuoso pensiero alla dott.ssa Iannini in Vespa, alla quale va il mio più sentito apprezzamento (sic!) per l’opera (im)meritoria svolta quando era capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia”;

Il Prof. Luigi Viola commenta: “non bisogna farsi prendere da facili allarmismi o entusiasmi (a seconda dei punti di vista); si devono attendere le motivazioni della pronuncia perché: 1) se questa ha preso in esame il solo profilo dell’eccesso di delega ritenendolo assorbente, senza prendere posizione sulla compatibilità costituzionale con l’art. 24, allora la pronuncia è neutra, nel senso che si focalizza solo su un aspetto formale e non sostanziale; 2) se questa ha accolto la sola critica dell’eccesso di delega, rigettando le presunte censure sulla compatibilità costituzionale con l’art. 24, allora la pronuncia implicitamente conferma la bontà dell’istituto ed anche della sua obbligatorietà, così facendo emergere esclusivamente un vizio formale ed, anzi, rafforzandola nella sua sostanza. In entrambi i casi, l’obbligatorietà può essere ripristinata con un atto avente forza di legge e, addirittura nel secondo caso, di medesimo contenuto”.