Tribunale di Roma – Sentenza n. 6356/2019 del 26/03/19

Occorre la preventiva accettazione dell’assemblea di condominio per rendere certo ed esigibile l’eventuale anticipo di cassa sostenuto.

Il passaggio delle consegne documentali al termine del mandato di un amministratore di condominio è senza ombra di dubbio un momento delicato e al tempo stesso fondamentale per la corretta prosecuzione di una gestione condominiale. Il subentrante professionista infatti erediterà in quell’atto lo stato patrimoniale del condominio acquisito.

Non di rado all’interno del prospetto contabile è possibile scorgere voci patrimoniali generalmente identificate come anticipi sostenuti dall’amministratore uscente, anticipi questi, molte volte oggetto di contestazione da parte dei condomini stessi.

Un’interessante interpretazione di questa particolare casistica ha trovato risposta nella Sentenza 6356/2019 pronunciate dal Tribunale di Roma pubblicata il 26 marzo 2019 (giudice Roberto Ghiron).

Un aspetto certamente importante all’interno di questa sentenza è il principio di diritto circa la rilevanza probatoria della documentazione a sostegno di un credito vantato. Nel caso di specie il giudice capitolino, revocando a seguito di opposizione il decreto ingiuntivo presentato dall’ex amministratore, definisce non probatoria la documentazione prodotta in via unilaterale dal creditore senza la preventiva approvazione dell’assemblea condominiale, anche se sottoscritta dall’amministratore entrante:

“…Non rientra tra le attribuzioni dell’amministratore del condominio, quale organo di rappresentanza dell’ente di gestione deputato all’ordinaria amministrazione dei beni comuni, il potere di effettuare una ricognizione del debito che inevitabilmente si riflette sulla sfera giuridico-patrimoniale dei singoli condomini, senza apposita autorizzazione assembleare…”

Viene pertanto confermata la necessaria esibizione di specifiche pezze d’appoggio e la preventiva accettazione da parte del debitore, in questo caso rappresentato dall’assise condominiale, per rendere certo ed esigibile l’eventuale anticipo di cassa sostenuto, seppur riportato in prospetti contabili predisposti per il passaggio di consegne.

Per concludere l’amministratore uscente non possiede i poteri necessari per far pagare ai condòmini eventuali spese da lui sostenute senza che prima tali spese non vengano deliberate e approvate dall’assemblea di condominio.