Obbligo dell’amministratore di recupero di quote del condominio verso i condomini morosi e mancanza di fondi nella cassa condominiale

Prima della riforma del Condominio dovere dell’Amministratore era quello di cercare in ogni modo di recuperare le somme dai condomini morosi.

La discrezionalità dell’Amministratore era importante nel scegliere tempi e modi più opportuni nel recupero, anche in funzione dell’entità della cassa in un preciso momento.

L’attuale art. 1129, nono comma, c.c. specifica che “Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice”

Si stabilisce quindi il tempo limite per l’azione dell’amministratore.

Ma iniziare una controversia per il recupero del credito ha un suo costo, anche se alla fine tale importo dovrà essere di competenza del condomino moroso: se in cassa sono disponibili delle somme per anticipare comunque le spese legali, il problema non sussiste. E se invece non c’è denaro?

Partiamo dal presupposto che l’Amministratore non è obbligato ad anticipare personalmente tali spese, anche se obbligato a fare i decreti ingiuntivi.

Le soluzioni possibili sono:

  1. Convocare un assemblea e chiedere i soldi per anticipare le spese legali dovute per i decreti ingiuntivi ai condomini morosi;
  2. In mancanza, cercare di mettere a preventivo una cifra, da approvare in sede di assemblea ordinaria, che abbia l’entità giusta per coprire gli importi dovuti;
  3. In mancanza chiedere all’Assemblea ai sensi dell’art. 1129 di essere dispensato dal rispettare la tempistica (fortunatamente l’art. 1129 è derogabile ed è espressamente dato il potere all’assemblea di dispensare l’Amministratore);
  4. Se neanche questa ultima ipotesi viene percorsa e continuano a non esserci soldi nella cassa condominiale, l’Amministratore può non fare nulla!

E a questo punto non può neanche essere considerato responsabile di ritardi nell’esercizio dell’azione di recupero del credito di cui all’art. 1129, nono comma, c.c. perché ha fatto tutto il possibile per recuperare le somme necessarie ad iniziare l’azione medesima e ha seguito tutte le strade ufficiali percorribili.

Il Presidente ALACROMA

Laura Coglitore