Ancora una volta la giurisprudenza sulla ripartizione delle spese per gli elementi che assolvono anche una funzione estetica per l’edificio condominiale e le varie tipologie di balconi, ha creato ulteriore confusione ai poveri condomini e amministratori.

L’ALAC invoca a gran voce un’analisi accurata alle modifiche effettuate agli articoli del c.c. fatte dalla riforma del condominio (tutto meno che una riforma) e invita gli amministratori di condominio ad esprimere sul gruppo ALAC di facebook i risultati delle proprie analisi, evidenziando le incongruenze e le difficoltà che si sono presentate nel quotidiano.

Continuo a pensare che i legislatori non sono probabilmente dei condomini e che teorizzano troppo metodologie e situazioni che poi si rivelano di difficile attuazione nella pratica.

Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 21641, pubblicata in data 19 settembre 2017 (sotto allegata), i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un condominio, che assolvano ad una funzione estetica per l’edificio, risultano parti comuni, ex art. 1117 Cc, pertanto, le spese relative alla manutenzione devono essere suddivise tra tutti i condòmini, in relazione ai millesimi di proprietà di ciascuno.

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Il Presidente ALACROMA

Laura Coglitore